V. 69 N. 1 (2014):
Articoli Scientifici

La definizione giuridica di bosco nell'ordinamento italiano

Alessandro Cerofolini
Primo dirigente del Corpo forestale dello Stato - Direttore della Divisione XV dell’Ispettorato Generale

Pubblicato 2014-03-14

Parole chiave

Abstract

Il presente articolo illustra, in modo chiaro e didascalico, la definizione giuridica di bosco vigente nell’ordinamento giuridico italiano. Dopo una breve analisi di carattere storico, l’Autore esamina la nozione di bosco data dal legislatore statale con l’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, come modificata dall’articolo 26 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e la paragona, in modo puntuale, con alcune definizioni di bosco approvate dalle singole regioni. L’esame della nozione di bosco è, inoltre, arricchito con una breve indicazione dell’orientamento giurisprudenziale più recente e con una puntuale disamina delle definizioni di bosco date rispettivamente dalla FAO (FRA 2000, FRA 2005 e FRA 2015), dall’ISTAT, dall’Accademia italiana di scienze forestali e dall’Inventario forestale nazionale italiano.