V. 69 N. 1 (2014):
Articoli Scientifici

La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (L.R. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro della vigente legislazione forestale

Federico Roggero
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Teramo

Pubblicato 2014-03-14

Parole chiave

  • foreste,
  • pascoli,
  • pianificazione forestale,
  • vincolo idrogeologico,
  • selvicoltura,
  • usi civici.
  • ...Più
    Meno

Abstract

Con la legge 4 gennaio 2014, n. 3, l’Abruzzo si è dotato di una disciplina organica sulle foreste e sui pascoli. La legge promuove, in vario modo, la gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, sia privati che pubblici, dei quali apprezza la valenza economica, pur inquadrandola in una cornice di sostenibilità e di multifunzionalità. La definizione di bosco è modellata sulla falsariga di quella già stabilita in altre leggi
regionali e nel d.lgs. 227/2001. Il vincolo idrogeologico è stato esteso per legge a tutti i boschi. Disposizioni particolari sono state introdotte per la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti, ma anche per le formazioni che non  costituiscono bosco e, in generale, per la tutela del patrimonio arboreo regionale. Una disciplina specifica viene dettata per i boschi e i pascoli soggetti agli usi civici, che nel territorio regionale sono presenti in grande quantità. Le funzioni amministrative in materia di foreste e pascoli sono state concentrate in capo al Servizio regionale competente in materia di politiche forestali, del quale è stato previsto il potenziamento, e al quale sono state anche attribuite competenze in materia di valutazione di incidenza; inoltre, è stata prevista la prosecuzione della collaborazione tra la Regione ed il Corpo forestale dello Stato. La legge, che è già immediatamente applicabile in molte parti, dovrà essere eseguita mediante un regolamento regionale, ma anche con deliberazioni di Giunta regionale.